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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del
termine assegnato al commissario per il completamento degli
interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - All'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e' aggiunto il seguente comma:
"Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma
precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro
assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi
del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 "";
"Art. 1-ter. - Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente:
""Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del
costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo
comma le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo
svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori
autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a
contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di
ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del
bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e'
assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa
necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi
precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita'
immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa
dal proprietario alla data del 23 novembre 1980";
"Art. 1-quater. - Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti:
"Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma
precedente, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai
sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d) ed e), del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione
delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.
Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero
ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite
a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori
diretti e' assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria
per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi
precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita'
immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa
dal proprietario alla data del 23 novembre 1980 "";
"Art. 1-quinquies. - All'articolo 11 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, sono soppresse le parole: "artigiano, commerciante o
operatore turistico" ed e' aggiunto il seguente comma:
"L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla
decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia
allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita
rinuncia"";
"Art. 1-sexies. - Al secondo comma dell'articolo 12 della legge
14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "alla data anzidetta", sono
aggiunte le seguenti: "e tutti coloro che dimostrino con atto notorio
il possesso non violento ne' clandestino alla data del 23 novembre
1980 "";
All'articolo 2:
al primo capoverso, dopo le parole: "Le predette commissioni,
elette", sono aggiunte le seguenti: "entro trenta giorni dalla
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto";
al quarto capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "Esse
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione
di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie
presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge";
il quinto capoverso e' sostituito dal seguente:
"La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo
comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel
termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso
il richiedente puo' dar corso ai lavori dandone comunicazione al
sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda
di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici
giorni dal parere della commissione";
all'ottavo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "Tali
controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per
l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge
2 febbraio 1974, n. 64";
il decimo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Per le procedure indicate al comma precedente, il comune,
salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la
trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente
articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino
anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati
dall'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore
superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione
all'interessato";
Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis. - Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente:
Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo
III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64".
Il quinto ed il sesto comma del medesimo articolo 17 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti:
"Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i
programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di
ricostruzione degli istituti universitari nonche' delle esigenze
connesse alla istituzione ed al completamento delle Universita' della
Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti
universitari, con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche.
Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della
presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le
soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle
regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non
superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando
apposite convenzioni "";
"Art. 2-ter. - I commi dal secondo all'ottavo dell'articolo 21
della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono sostituiti dai seguenti:
"Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese
necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli
stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno nello
stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico
ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.
La domanda per fruire del contributo deve essere presentata,
per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione
di cui al quinto comma, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, corredata dall'autorizzazione o
concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dall'autorizzazione
dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto
disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche'
da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei
livelli di occupazione preesistenti al sisma.
Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla
domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.
E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta
da un delegato del presidente della giunta regionale, che la
presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto
limitato, da due membri designati dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di
finanza. La commissione ha sede presso la camera di commercio della
provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il
compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo
3.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla concessione del contributo previo parere della
commissione di cui al precedente comma.
Qualora la commissione non si esprima entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il
contributo e' corrisposto dalla direzione provinciale del tesoro, per
il tramite dell'azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo
comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
ordini di accreditamento emessi in contabilita' speciale in ragione
del:
a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori
certificato dal sindaco;
b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei
lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato
dal presidente della commissione di cui al quinto comma "";
"Art. 2-quater. - I termini di cui al quinto e dodicesimo comma
dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati
di sessanta giorni per i comuni che hanno rinnovato il consiglio
comunale nella tornata elettorale del 21 e 22 giugno 1981 e di trenta
giorni per gli altri comuni";
"Art. 2-quinquies. - Nelle zone terremotate di cui al presente
decreto il termine di dodici mesi di cui all'articolo 56, primo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' elevato a ventiquattro
mesi e si applica ai casi previsti dallo stesso articolo 56 e, in
particolare, quando il conduttore sottoposto a provvedimento di
rilascio non disponga di altro alloggio nel comune di residenza o in
comuni confinanti.
Quando sia gia' stata fissata la data di esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'alloggio, su istanza del conduttore da
presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il giudice, sentito il
comune, con particolare riguardo ai programmi abitativi in corso di
realizzazione, puo' fissare una nuova data di esecuzione del
provvedimento di rilascio in conformita' a quanto disposto dal primo
comma del presente articolo.
Nelle regioni Basilicata e Campania e' comunque sospesa fino al
31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto
accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo
che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro
alloggio";
All'articolo 3, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Al sesto comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n.
219, sono aggiunte, in fine, le parole: "Analoga convenzione possono
stipulare i comuni disastrati "";
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - Al primo comma dell'articolo 65 della legge 14
maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "destinati ad uso pubblico,",
sono aggiunte le seguenti: "o comunque di rilevante interesse
pubblico,"";
All'articolo 5, al quinto capoverso, le parole: "in aggiunta ai
mezzi di bilancio da indicare in sede di legge finanziaria per l'anno
medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "nel quadro della manovra
complessiva di bilancio che sara' determinata in sede di legge
finanziaria per l'anno medesimo";
Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5-bis. - Il sindaco di Napoli e il presidente della
giunta regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, sono
autorizzati ad apportare varianti ed integrazioni alla individuazione
delle aree e degli edifici effettuata ai sensi degli articoli 80 e 82
della legge 14 maggio 1981, n. 219, dandone entro dieci giorni
comunicazione al CIPE.
Le varianti e le integrazioni di cui al comma precedente
possono anche essere finalizzate all'inclusione di ulteriori opere di
urbanizzazione necessarie all'organica attuazione del programma di
intervento originario, nonche' di aree ed edifici da destinare ad
attivita' industriali, artigianali, commerciali il cui trasferimento
risulti indispensabile per l'attuazione del programma straordinario.
Per l'esecuzione degli interventi relativi ad eventuali
varianti apportate al programma originario ai sensi del presente
articolo, i commissari straordinari del Governo possono affidare in
concessione le opere previste ai soggetti gia' individuati come
concessionari sulla base delle norme di cui all'articolo 81 della
legge 14 maggio 1981, n. 219";
"Art. 5-ter. - Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta
regionale della Campania nominati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, commissari straordinari del Governo, possono
disporre, previa autorizzazione del CIPE, l'inclusione nel programma
straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.
219, di opere gia' finanziate con altre leggi, ordinarie e speciali,
in quanto tali opere risultino funzionalmente correlate con
l'attuazione del programma straordinario medesimo.
Le opere di cui al comma precedente sono realizzate con le
procedure e le modalita' previste dal titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n. 219, e dal presente decreto";
"Art. 5-quater. - Fermo restando quanto previsto dall'articolo
4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, il
locatario di immobili dichiarati inagibili e' esentato dal pagamento
del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilita' e
l'abitabilita' degli immobili medesimi";
"Art. 5-quinquies. - I comuni che, ai sensi dell'ordinanza 29
dicembre 1980, n. 69, del commissario straordinario per le zone
terremotate, hanno individuato e requisito aree destinate
all'installazione di alloggi precari per le famiglie terremotate,
possono espropriare tali aree destinandole ad attrezzature pubbliche
o ad edilizia residenziale pubblica, compatibilmente con le norme
previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici vigenti.
Le aree espropriate ai sensi del precedente comma dal comune di
Napoli possono essere utilizzate, su richiesta del sindaco di Napoli,
commissario straordinario del Governo, per finalita' connesse con
l'attuazione del piano straordinario di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219.
Gli espropri di cui al presente articolo sono finanziati con i
fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219";
"Art. 5-sexies. - Le sezioni operative delle soprintendenze del
Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, istituite
con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e
ambientali, sono trasformate in soprintendenze. Alla copertura delle
vacanze determinate in altre sedi a seguito delle assegnazioni del
personale alle indicate sezioni operative si provvede in sede di
immissione in ruolo, nelle qualifiche iniziali, del personale di cui
alla legge 1 giugno 1977, n. 285";
"Art. 5-septies. - Al personale indicato nell'articolo 15 del
decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, non si applica
la limitazione prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 26
luglio 1978, n. 417, ferma restando la misura della indennita'
giornaliera prevista dal succitato articolo 15. La presente norma si
applica a decorrere dal 24 luglio 1981";
"Art. 5-octies. - I termini di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, modificato
dall'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, sono
prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981 esclusivamente a favore
dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati per l'intera
loro area territoriale dagli appositi decreti presidenziali previsti
dalla legge.
Non e' comunque applicabile nei confronti dei predetti soggetti
l'articolo 1-quater del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981,
n. 128, per quanto concerne la corresponsione in favore del creditore
degli interessi di mora";
"Art. 5-novies. - Il provveditorato alle opere pubbliche della
Campania e' autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino
ed una a Salerno, per la durata di un triennio dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di
accelerare la esecuzione delle opere di ricostruzione dal terremoto
di competenza dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA