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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334,
concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione
antivaiolosa, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della
legge 7 giugno 1977, n. 323, il Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della
dislocazione di unita' mobili di alto isolamento. Per i requisiti
tecnici di tali unita' viene sentito il parere del Consiglio
superiore di sanita' e dell'Istituto superiore di sanita'.
Le unita' mobili di cui al comma precedente sono affidate alle
regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n.
833. In relazione alle necessita' profilattiche per le forme
patologiche altamente contagiose, il Ministro della sanita' dispone
l'utilizzazione delle unita' mobili nelle zone in cui si rende
necessario l'intervento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO -
ROGNONI - ANDREATTA -
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA