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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335,
concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati
in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche
alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze
armate, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, secondo comma, sono premesse le parole: "Fino al 31
dicembre 1982";
All'articolo 2:
al primo comma, dopo le parole: "Dal 31 dicembre 1980", sono
aggiunte le seguenti: "e fino al 31 dicembre 1982";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta
nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel
servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che,
valutati con giudizio di idoneita' senza iscrizione in quadro,
transitano nella posizione di "a disposizione" ai sensi del
precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge
10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge,
quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre
1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - LAGORIO -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA