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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Interpretazione e modificazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1441
A decorrere dal 1 luglio 1980 l'importo dell'indennita' prevista
dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, sara' corrisposto, anche al
personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di
L. 3.000 giornaliere lorde.
Per il personale obbligato ad effettuare turni di servizio di
durata superiore a quella normale, l'indennita' giornaliera e'
rapportata ad un sesto del normale orario di lavoro settimanale e
puo' essere corrisposta per non piu' di sei giorni alla settimana.