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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e
finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale
idrocarburi (ENI) l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale
della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI,
societa' per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge
22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 258
miliardi, il primo, e di lire 86 miliardi, ciascuno, gli altri.
Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i
fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di
lire 86 miliardi ciascuno. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
258 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1981.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio
dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la
somma di lire 258 miliardi da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.