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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai proprietari di unita' immobiliari, dichiarate inagibili a
seguito della frana del 19 luglio 1966, non comprese entro il
perimetro del rione Addolorata e ricadenti nelle zone della citta' di
Agrigento fatte sgomberare a seguito delle ordinanze sindacali del 23
e 27 luglio 1966, nonche' della ulteriore ordinanza sindacale n. 29
del 4 febbraio 1967, e' ceduto in proprieta' gratuita, secondo quanto
stabilito dalla lettera b) dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974,
n. 283, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai medesimi
assegnato dalla commissione prevista dall'articolo 4 del
decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 settembre 1966, n. 749, previa cessione gratuita al
patrimonio del comune di Agrigento dell'immobile dichiarato inagibile
o dell'area su cui insisteva l'immobile demolito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA