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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Dopo il terzo comma dell'articolo 768 del codice della navigazione
e' aggiunto il seguente comma:
"Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si
intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito
regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti di
concerto con il Ministro del tesoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - BALZAMO -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA