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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa
in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli
appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e
dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena
con diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, e'
estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'indennita' per i servizi d'istituto, prevista dalla legge 23
dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.
La suddetta indennita' non e' cumulabile con l'indennita' d'impiego
operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed e' corrisposta
limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la
diretta vigilanza e custodia sui detenuti. E' facolta'
dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma
volontaria o rafferma scegliere fra le due indennita' quella piu'
favorevole.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'indennita' di cui al primo comma, per coloro che cessano dal
servizio, e' pensionabile sino all'importo massimo previsto per
l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187,
e successive modificazioni ed integrazioni.