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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai fini dell'applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 653, al
personale dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti
farmaceutici, in servizio nell'ambito della circoscrizione
territoriale della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano
anteriormente al 1 dicembre 1976, non e' richiesto il requisito della
conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per
le assunzioni nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: SARTI