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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il
protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3,
dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New
York il 21 agosto 1975.