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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Delega al Governo
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un
definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, al fine di realizzare:
a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento
automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che
indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori
delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;
b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui
alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con
particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;
c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente
aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo
unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la
natura della pensione di guerra;
d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla
tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere
di superinvalidita' in relazione alle finalita' istitutive degli
assegni medesimi;
e) il riassetto della indennita' di assistenza e di
accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde
assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle piu' gravi
infermita' o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la
rispondenza della detta indennita' alle effettive esigenze derivanti
dall'invalidita' di guerra;
f) All'aggiornamento, alla luce delle piu' recenti acquisizioni
scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidita' e
dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;
g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor
militare per fatti di guerra;
h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato
testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;
i) un ulteriore perfezionamento normativo nonche' lo snellimento
delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi
nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni
di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei
relativi servizi.