Legge Ordinaria n. 536 del 26/09/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 settembre 1981 n. 266)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi  in
favore di alcune zone della Sicilia  occidentale  colpite  da  eventi
sismici, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1, il primo comma e sostituito dal seguente: 
    "Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad  uso  di
abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da  demolire  per
effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo,
Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di  diritto
di proprieta' alla data del sisma e' assegnato un contributo  secondo
le modalita' di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14
maggio 1981, n. 219". 
  All'articolo 2,  sono  soppresse  le  parole:  "limitatamente  alla
localita' Strasatti". 
  Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 2-bis. - A favore delle imprese dei settori dell'artigianato,
del   turismo,   dell'agricoltura,   della   pesca,   del   commercio
all'ingrosso e al  minuto,  della  somministrazione  al  pubblico  di
alimenti e bevande,  nonche'  ai  titolari  di  studi  professionali,
ubicati nei comuni indicati all'articolo 1, e concesso un  contributo
pari  ai  75  per  cento  delle  spese  per  la  ricostruzione  e  la
riparazione dei locali danneggiati  dal  terremoto  e  ubicati  fuori
dell'alloggio". 
  "Art. 2-ter. - In caso di trasferimento  totale  o  parziale  della
proprieta' dell'immobile distrutto o da demolire o  da  riparare  per
effetto del terremoto, l'acquirente, se residente, alla  data  del  7
giugno 1981, nei comuni di Mazara, Petrosino e Marsala, ha diritto al
contributo  di  cui  agli  articoli  precedenti,  tenendo  conto  dei
requisiti  dell'alienante  e  nei  limiti  dell'ammontare  a   questi
spettante, purche' il trasferimento avvenga per atto tra  vivi  entro
quattro mesi dall'entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che,
avendo beneficiato dei contributi  di  cui  ai  precedenti  articoli,
aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  ricostruito,  o  riparato  o
acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei  lavori
o dell'atto di acquisto  e'  dichiarato  decaduto  dalle  provvidenze
accordate  ed  e'  tenuto  al  rimborso  dei   contributi   riscossi,
maggiorati degli interessi legali. 
  In caso di decesso del proprietario danneggiato i contributi di cui
agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto di uso  per
la  prima  unita'  immobiliare  abitativa  da   parte   del   coniuge
superstite". 
  All'articolo 3, nel primo comma, primo periodo, sono  soppresse  le
parole:  "limitatamente  alla  localita'  Strasatti"  e  nel  secondo
periodo  le  parole:  "un  mese"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"sessanta giorni". 
  All'articolo 4: 
    il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1,  2  e
2-bis, deve essere presentata al comune, nel  termine  perentorio  di
centocinquanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, dal proprietario o,  in  caso  di  inerzia  di  questi,  dal
titolare di  un  diritto  reale  di  godimento  sull'immobile  o  dal
conduttore dello stesso"; 
    il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
    "All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma  provvede
una apposita commissione, o piu' commissioni,  ciascuna  composta  di
sei membri, di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di
maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal  consiglio  comunale  e
presieduta dal sindaco o da un suo delegato"; 
    dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: 
    "La commissione esprime le proprie  determinazioni  entro  trenta
giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia. 
    Per le perizie presentate entro il 30 agosto 1981, la commissione
esprime le proprie determinazioni entro dieci giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; 
    all'ultimo comma, le parole: "n. 71 del 27 dicembre 1978 e  n.  7
del 29 febbraio 1980" sono sostituite dalle  seguenti:  "27  dicembre
1978, n. 71, 29 febbraio 1980, n. 7, e 18 aprile 1981, n.  70,  salvo
il diritto alla ricostruzione ed alla riparazione dell'esistente"; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "La erogazione dei contributi di  cui  agli  articoli  precedenti
viene eseguita con le modalita' di cui all'articolo 15 della legge 14
maggio 1981, n. 219. 
    Hanno  precedenza  sugli   altri   i   provvedimenti   concessivi
riguardanti gli  aventi  diritto  costretti  in  alloggi  provvisori,
quando tale situazione risulti da ordinanza di sgombero del sindaco". 
      All'articolo 6: 
    il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Una commissione, formata da cinque consiglieri comunali, eletta,
con voto limitato a tre, rispettivamente  dai  consigli  comunali  di
Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, provvede a concedere ai nuclei
familiari sinistrati,  forniti  di  ordinanza  di  sgombero,  il  cui
reddito imponibile annuo non superi lire otto milioni e che non siano
beneficiari di altre forme di assistenza,  un  incentivo  mensile  di
lire duecentomila sino al 31 dicembre 1981"; 
    al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le  parole:  "accertate
dall'ufficio tecnico comunale". 
  All'articolo 7: 
    al settimo comma, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "venti giorni"; 
    al nono comma, le parole: "regione Sicilia" sono sostituite dalle
seguenti: "Regione siciliana"; 
    all'ultimo comma, le parole: "di lire 5.000  milioni  e  di  lire
1.000 milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  lire  20.000
milioni e di lire 4.000 milioni". 
  All'articolo 8: 
    dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: 
    "Gli  stessi  comuni  provvedono  alle  opere  urgenti   per   il
consolidamento  degli  edifici  di  interesse   storico,   artistico,
monumentale e di culto"; 
    al secondo comma, le parole: "di cui al  comma  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui  al  presente  articolo";  e  sono
aggiunte, in fine, le parole: "e rispettivamente per  un  numero  non
superiore a trentacinque unita' per Mazara del Vallo, a quindici  per
Petrosino e a cinque per Marsala, di  cui  almeno  il  cinquanta  per
cento   di   personale   tecnico   iscritto   nei   rispettivi   albi
professionali". 
  All'articolo 9, al primo comma,  le  parole:  "mesi  quattro"  sono
sostituite dalle seguenti: "un anno". 
  Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 11-bis. - Il termine per il versamento d'acconto di cui  alla
legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e' prorogato,
per  l'anno  1981,  sino  al  31  maggio  1982,  nei  confronti   dei
contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone fisiche,
aventi domicilio fiscale nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino. 
  E' altresi' prorogato sino alla  stessa  data  il  termine  per  il
versamento di acconto di cui al decreto-legge 23  dicembre  1977,  n.
936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23  febbraio
1978,  n.  38,  e  successive  modificazioni,   nei   confronti   dei
contribuenti  indicati  nel  precedente  comma  soggetti  all'imposta
locale sul reddito". 
  All'articolo 12, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per i residenti nei comuni di Mazara  del  Vallo  e  Petrosino  e'
concessa l'esenzione dal pagamento dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali dovuti dai coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni  e
rispettivi concedenti, dagli  artigiani,  dagli  esercenti  attivita'
commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre
1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250,  dagli  iscritti  alle  casse  di  previdenza  per  i  liberi
professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo
compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981". 
  All'articolo 14, sono aggiunte, in fine, le parole:  "mentre  tutti
gli altri possono, a domanda) sostituire il servizio militare di leva
con il servizio civile da prestare alle dipendenze del comune in  cui
sono residenti". 
  Dopo l'articolo 14, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 14-bis. - Il sesto  comma  dell'articolo  6  della  legge  29
aprile 1976, n. 178, e' sostituito dal seguente: 
  "Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento  la  commissione  di
cui all'articolo 5 della presente legge assegna  il  termine  per  il
rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato
dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine  puo'
essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato  per  le
zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di  mancato
adempimento  nel  termine   assegnato,   provvede   ad   emettere   i
provvedimenti conseguenti"". 
  All'articolo 15: 
    al primo comma, le parole: "quattro mesi" sono  sostituite  dalle
seguenti: "sei mesi"; 
    al secondo comma, lettera a), sono soppresse  le  parole:  "e  la
data dell'inizio della effettiva occupazione"; 
    dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti: 
    "Le intendenze di finanza provvedono, fra l'altro, ad emettere  i
provvedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 6  della  legge  29
aprile 1976, n. 178, come modificato dal precedente articolo 14-bis. 
    Dal 1 gennaio 1982 sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi
consumi, della fornitura  dell'acqua  e  dell'energia  elettrica  gli
occupanti  dei  ricoveri  provvisori  che  insistono  su   aree   non
demaniali"; 
    nell'ultimo   comma,    sono    soppresse    le    parole:    "di
regolarizzazione"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "A decorrere dal 1 gennaio  1982  il  pagamento  della  fornitura
dell'acqua e' a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori". 
  Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente: 
    Art. 15-bis. - Su richiesta della commissione di cui all'articolo
5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'intendenza  di  finanza  deve
disporre, entro quindici giorni dalla richiesta, il trasferimento  di
baraccati per motivate esigenze.  Il  mancato  riscontro  equivale  a
tacita autorizzazione". 
      All'articolo 17: 
      al secondo capoverso, le parole: "dal sindaco" sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla commissione di cui all'articolo 5 della  legge
29 aprile 1976, n. 178"; 
      al terzo capoverso, e' aggiunto il seguente periodo: 
      "La  revoca  della  concessione  del  contributo  comporta   la
decadenza  dell'assegnazione  dell'area  di  sedime   operata   dalla
competente commissione"; 
      l'ultimo capoverso e' soppresso. 
      Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti: 
      "Art. 17-bis. - A norma del combinato disposto dell'articolo 3,
primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in
legge, con modificazioni, dalla  legge  18  marzo  1968,  n.  241,  e
dell'articolo  4-ter  del  decreto-legge  24  giugno  1978,  n.  299,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 
464, per fabbricati adibiti  ad  uso  diverso  da  civile  abitazione
devono intendersi le unita' immobiliari  urbane  di  qualsiasi  altra
natura e destinazione". 
    "Art. 17-ter. - Nei comuni indicati dagli articoli 9 e  11  della
legge 29 aprile 1976, n. 178, la proprieta' o il  possesso  di  buona
fede  e  la  individuazione  e  la  consistenza  delle  varie  unita'
immobiliari possono essere, in ogni caso, dimostrati con le modalita'
previste dal terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto". 
    "Art. 17-quater. - Nei comuni  indicati  dall'articolo  26  della
legge 5 febbraio 1970, n. 21, entro novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
inoltrare  domanda  di  inizio  dei  lavori  quanti  non  li  abbiano
intrapresi entro i termini previsti. 
    Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre  1979,
per  i  quali  non  siano  stati  presentati  stati  di  avanzamento,
l'interessato  puo'  presentare   domanda   motivata,   nel   termine
perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente   decreto,   alla   commissione   di   cui
all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976,  n.  178,  ai  fini  della
rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte
di opere non realizzate". 
    "Art. 17-quinquies. - La  domanda  di  contributo  presentata  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  27  febbraio  1968,  n.  79,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 
241, per la prima unita' immobiliare abitativa si estende anche  alle
unita' abitative diverse dalla prima ed a quelle destinate  ad  altro
uso se tali immobili siano contigui o  facciano  parte  di  un  unico
corpo con la prima unita' abitativa". 
    L'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
    "Alla regione siciliana e' assegnato un  contributo  speciale  di
lire 104 miliardi, che la regione stessa  trasferisce  ai  comuni  di
Mazara  del  Vallo,  Marsala,  Petrosino,  Campobello  di  Mazara   e
Castelvetrano, per tutte le finalita' indicate nel presente decreto. 
    La complessiva somma di lire 104 miliardi e' iscritta nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire
20 miliardi nell'anno 1981 e di lire 30,5 miliardi nell'anno  1982  e
di lire 53,5 miliardi nell'anno 1983. 
    La  regione  provvede  a  trasferire   le   predette   somme   ai
sottoindicati comuni, secondo quote di lire: 
      71,5 miliardi, al comune di Mazara del  Vallo,  in  ragione  di
lire 15 miliardi nell'anno 1981, di lire 20 miliardi nell'anno 1982 e
di lire 36,5 miliardi nell'anno 1983; 
      14 miliardi, al comune di  Petrosino,  in  ragione  di  lire  2
miliardi nell'anno 1981, di lire 4 miliardi nello anno 1982 e di lire
8 miliardi nell'anno 1983; 
      15,5 miliardi, al comune di  Marsala,  in  ragione  di  lire  2
miliardi nell'anno 1981, di lire 5 miliardi nello anno 1982 e di lire
8,5 miliardi nell'anno 1983; 
      2 miliardi, al comune di Campobello di  Mazara  in  ragione  di
lire 500 milioni nell'anno 1981, di lire 1.000 milioni nell'anno 1982
e di lire 500 milioni nell'anno 1983; 
      1 miliardo, al comune di Castelvetrano, in ragione di lire  500
milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982. 
      Relativamente  all'anno  1981,   la   regione   provvede   alla
assegnazione delle quote di  cui  al  comma  precedente  entro  dieci
giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte del  Ministero
del tesoro alla regione stessa". 
    Dopo l'articolo 19, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 19-bis. - Per  eventuali,  ulteriori  fabbisogni  di  spesa
connessi al completamento delle opere a  totale  carico  dello  Stato
nonche' alla  ricostruzione  e  riparazione  edilizia  da  parte  dei
privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante  apposita
norma da inserire nella legge finanziaria". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 settembre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                 SPADOLINI - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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