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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e
l'adeguamento delle contribuzioni, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al terzo comma, le parole: "13 marzo 1956" sono
sostituite dalle seguenti: "13 marzo 1958".
All'articolo 2, sono soppressi l'ottavo ed il nono comma.
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 5 e' soppresso.
L'articolo 8 e' soppresso.
All'articolo 12:
al primo comma, numero 1, lettera b), sono soppresse le parole:
"di cui lo 0,02 a carico del lavoratore";
dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
"Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il
termine di cui al comma precedente e' posticipato al 10 gennaio
1982";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di
previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria
che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime e' ridotto,
in via definitiva, con decorrenza dal 1 gennaio 1981, nella misura
percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una
riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 dagli
iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi
dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del
presente articolo.
Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine
di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i dati necessari per la determinazione della
percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun
iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
proprio reddito derivante dalla attivita' professionale assoggettato
ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980".
All'articolo 13:
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma
precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31
dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta
giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In
caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo
secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in
via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto,
settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
sono sostituiti dai seguenti:
Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai
commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati
per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data
dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo
di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per
i contributi agricoli unificati.
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a
mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo"";
al secondo comma, le parole: "e' di cinque punti inferiore al"
sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotto dal Comitato dei Ministri
per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi
eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fino al massimo del 50 per cento del";
il terzo comma e' soppresso;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive
previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n.
160, dall'articolo 14-sexies, secondo comma, lettera c), del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3
della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo
comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,
n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonche' nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".
Alla tabella B:
alla voce: "Pesca costiera", e' soppressa la nota:
"Minimali relativi ai non iscritti alle CNPM";
dopo la voce: "Pesca costiera", e' aggiunta la seguente:
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
SETTORE
Comandante
Primo
Secondo
Nostromo
e direttore
ufficiale
ufficiale
caporale
Marinaio
Mozzo
macchina
coperta
coperta
di macchina
cuoco,ecc.
e macchina
capo pesca
---------------------------------------------------------------------
Pesca
oltre
gli
22.100
16.150
13.600
11.900
9.350
8.790
stretti
...
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1981
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA