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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414,
recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 3:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese
artigiane, nonche' delle piccole e medie industrie e loro forme
associate, societa' cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo
capoverso del punto 1 del primo comma dell'articolo 29 della legge 12
agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono essere impiegate per gli interventi
previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n.
675, anche a favore delle imprese maggiori, nonche':
nella misura di cento miliardi, a favore del fondo di cui al
primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
costituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di
contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento
relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai
sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive
modificazioni;
nella misura di centonovanta miliardi, a favore del fondo
costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), della legge 28 novembre 1980.
numero 782;
nella misura di dieci miliardi, per la costituzione, presso il
Mediocredito centrale, di un fondo rotativo destinato all'acquisto o
allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese, come
definite ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti
delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi
gli enti ospedalieri. Il Ministro del tesoro fissa con proprio
decreto le modalita' e le condizioni per l'effettuazione delle
relative operazioni e indica gli istituti di credito a medio termine
abilitati a compierle;
nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo per
il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito
a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni,
in ragione di quindici miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al
1990;
nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo di
dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui
all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni ed integrazioni;
nella misura di dieci miliardi, per il conferimento in quote
paritarie ai fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese,
della Puglia, della Calabria e della Basilicata. Il conferimento
stesso e' annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili
spettanti allo Stato. I consigli di amministrazione degli istituti
anzidetti sono integrati con un rappresentante nominato con decreto
del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio. Il Mediocredito regionale abruzzese e'
autorizzato ad operare anche nella regione Molise;
nella misura di duecento miliardi, per il conferimento al fondo
speciale per la ricerca applicata, costituito ai sensi dell'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dalla legge 14
ottobre 1974, n. 652, il conferimento al fondo speciale per la
ricerca applicata e' apportato in aggiunta ai conferimenti disposti
per detto fondo dagli articoli 10 e 29, primo comma, punto II,
lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione del
settanta per cento per gli interventi di cui alla lettera a) e del
trenta per cento per gli interventi di cui alla lettera b)";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"In attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n.
319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, le
regioni possono concedere contributi per la quota di spese di
investimento non coperta da altre agevolazioni stabilite da leggi
dello Stato";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La sezione di credito industriale del Banco di Sicilia puo'
emettere obbligazioni con la preventiva approvazione della Banca
d'Italia di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.
L'emissione delle obbligazioni di cui al comma precedente e'
consentita fino ad un limite massimo di trenta volte l'ammontare del
fondo di dotazione e delle riserve. Raggiunto tale limite, la sezione
puo' richiedere ulteriori aumenti del limite fino a cinquanta volte
il suddetto ammontare. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, puo' concedere con
proprio decreto la relativa autorizzazione.
E' abrogato il primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo
luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 416".
All'articolo 6, al secondo comma, le parole "carta di produzione
nazionale" sono sostituite dalle seguenti:
"carta di produzione comunitaria".
L'articolo 7 e' soppresso.