Legge Ordinaria n. 553 del 01/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 8 ottobre 1981 n. 277)
Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio sono
autorizzati    a   concedere   alle   imprese   agro-industriali   di
trasformazione  di prodotti agricoli prestiti di durata non superiore
a  cinque mesi, da destinare esclusivamente al pagamento dei prodotti
conferiti   alle  imprese  medesime,  sempreche'  le  stesse  abbiano
sottoscritto,   a  livello  nazionale,  l'accordo  interprofessionale
previsto  dal  secondo  comma  dell'articolo  4  del decreto-legge 11
agosto  1975,  n.  365, convertito, con modificazioni, nella legge 10
ottobre 1975, n. 484.
  La  concessione  dei  predetti  prestiti  e'  consentita qualora le
imprese   medesime   siano  tenute  alla  presentazione  di  apposita
attestazione  di  avvenuto  pagamento dei prodotti agricoli conferiti
dai  produttori  agricoli,  al fine di ottenere il pagamento da parte
dell'AIMA  degli aiuti previsti dai regolamenti C.E.E. a favore delle
stesse imprese trasformatrici.
  I  prestiti  anzidetti  sono  assistiti  da  concorso  pubblico nel
pagamento  degli interessi che non potra' superare l'aliquota massima
del  6,5  per cento e sono regolati dalle norme vigenti in materia di
credito agrario.
  Ai  prestiti  di  cui  al  primo comma si applicano le disposizioni
previste  dall'articolo  34  nonche'  quelle recate dall'articolo 36,
escluso  l'ultimo  comma,  della  legge  2  giugno  1961,  n.  454, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Per  far  fronte  alla  spesa  derivante  dal  presente articolo e'
autorizzato, per l'anno 1981, lo stanziamento di lire 8,3 miliardi da
iscrivere  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste mediante corrispondente riduzione
della somma iscritta al capitolo 7520 dello stato di previsione della
spesa dello stesso Ministero per l'anno 1981.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 ottobre 1981

                               PERTINI

                                             SPADOLINI - BARTOLOMEI -
                                                 LA MALFA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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