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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In deroga a quanto previsto dall'articolo 275 del codice postale e
delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della
convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di
concessione nei confronti della Societa' concessionaria del servizio
telefonico nazionale per gli anni 1980 e 1981 e' fissato nella misura
dello 0,50 per cento.
Al minore introito che verra' a registrarsi nel bilancio dello
Stato per gli anni 1981 e 1982 a seguito dell'applicazione del
precedente comma - valutato, rispettivamente, in lire 128 miliardi ed
in lire 144 miliardi - si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - GASPARI -
ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA