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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente
infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene
attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva
di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli
anni successivi.
Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che
le regioni in caso di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche
di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle
strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende
agricole, adottino le seguenti misure:
a) a titolo di pronto intervento:
1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura
del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli
o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in
particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle
proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per
attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al
trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente
legge.
b) la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il
lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per
effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi
ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale
mutuato nei limiti e con le modalita' dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21
ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2
precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende
che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della
produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonche' fino a
lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata
protetta;
c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento
quinquennale con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14
febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento,
riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni
e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non e'
inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa
quella zootecnica;
d) la ricostruzione o ripristino delle strutture fondiarie
aziendali, mediante erogazione di contributi previsti dall'articolo
1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;
e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati
alla distillazione.
Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della
presente legge, possono adottare misure volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di
approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli
impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica
con onere della spesa a totale carico del Fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica
montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi
compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da
ripristinare.
Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del
tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere
la dotazione di 400 miliardi di lire.