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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della
domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del
precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo
al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.