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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8,
recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti
petroliferi, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
Art. 1-bis. - E' abolito il diritto erariale sul carbon fossile
istituito con la legge 27 giugno 1929, n. 1108.
Art. 1-ter. - L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione
dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in
miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per
autotrazione non e' soggetto al trattamento fiscale previsto
dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive
modificazioni.
L'agevolazione di cui al comma precedente e' limitata ad un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ed e' subordinata alle condizioni, modalita' e tipo
di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI