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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'Universita' degli studi di Bologna e' concesso per il
quinquennio 1981-85 un contributo di lire 100 milioni per l'anno 1981
e di lire 150 milioni rispettivamente per gli anni 1982, 1983, 1984 e
1985 per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico,
didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Universita'
stessa e il John Hopkins University Bologna Center.
Gli enti universitari di cui al comma precedente provvedono,
all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione
delle questioni di comune interesse anche al fine di coordinare le
rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle
strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi.
Il John Hopkins University Bologna Center curera' direttamente la
gestione delle attivita' per le iniziative di cui al presente
articolo. Il controllo contabile della gestione e' demandato alla
Universita' di Bologna.
Con apposita convenzione gli studenti del John Hopkins University
Bologna Center potranno essere autorizzati a partecipare alle
attivita' sportive dell'Universita' di Bologna usufruendo all'uopo
delle relative attrezzature.