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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate
esigenze didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata
in conformita' a criteri generali indicati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio
universitario nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato
anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia
domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente
articolo, ancorche' non siano previste dal relativo statuto.
In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente
della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre
mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi,
previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di
amministrazione".