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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495,
recante provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed
in materia di impianti disinquinanti, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, dopo le parole: Tesoro dello Stato, sono
aggiunte le parole: con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e;
al secondo comma, dopo le parole: o superiore, sono aggiunte le
parole: su base annua;
dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilira' con suo
decreto le modalita' per l'applicazione delle norme contenute nei
precedenti commi;
al quarto comma, sono soppresse le parole:
all'ENEL.
All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
La spesa concernente l'onere degli interessi posti a carico
dello Stato, ai sensi del secondo comma, fara' carico sul capitolo
7807 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo per
l'esercizio finanziario 1983 e seguenti.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
Le obbligazioni di cui all'articolo precedente, possono anche
essere collocate dall'IRI mediante offerta al pubblico ed il relativo
controvalore e' destinato alle aziende di cui al terzo comma del
suddetto articolo.
Alle obbligazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e'
accordata la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale, il
pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro
dello Stato e' surrogato nei diritti del creditore verso il debitore
in conseguenza della operativita' della garanzia statale.
La garanzia e' concessa altresi' alle operazioni di
prefinanziamento che l'IRI e' autorizzato ad effettuare, fino alla
concorrenza massima di 1.000 miliardi, in attesa ed a valere sulla
emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente
articolo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emanare provvedimenti
relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni
previste dal comma che precede.
Al titolo sono soppresse le parole: ed in materia di impianti
disinquinanti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA