Legge Ordinaria n. 617 del 04/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 4 novembre 1981 n. 303)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, concernente provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495,
recante provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica ed
in materia di impianti disinquinanti, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  primo  comma,  dopo  le  parole:  Tesoro  dello Stato, sono
aggiunte  le  parole:  con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e;
      al secondo comma, dopo le parole: o superiore, sono aggiunte le
parole: su base annua;
      dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:

      Il   Ministro   del   tesoro,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, stabilira' con suo
decreto  le  modalita'  per  l'applicazione delle norme contenute nei
precedenti commi;
      al quarto comma, sono soppresse le parole:
        all'ENEL.
    All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

      La  spesa  concernente  l'onere  degli interessi posti a carico
dello  Stato,  ai  sensi del secondo comma, fara' carico sul capitolo
7807  dello  stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per  l'esercizio  finanziario  1982 e sul corrispondente capitolo per
l'esercizio finanziario 1983 e seguenti.
    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

      Le  obbligazioni  di cui all'articolo precedente, possono anche
essere collocate dall'IRI mediante offerta al pubblico ed il relativo
controvalore  e'  destinato  alle  aziende  di cui al terzo comma del
suddetto articolo.
  Alle obbligazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e'
accordata  la  garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale, il
pagamento  degli  interessi  ed  ogni  altro onere e spesa. Il Tesoro
dello  Stato e' surrogato nei diritti del creditore verso il debitore
in conseguenza della operativita' della garanzia statale.
  La    garanzia    e'   concessa   altresi'   alle   operazioni   di
prefinanziamento  che  l'IRI  e' autorizzato ad effettuare, fino alla
concorrenza  massima  di  1.000 miliardi, in attesa ed a valere sulla
emissione  e  sul  collocamento delle obbligazioni di cui al presente
articolo.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad emanare provvedimenti
relativi  al  rilascio  delle  garanzie dello Stato per le operazioni
previste dal comma che precede.
  Al  titolo  sono  soppresse  le  parole:  ed in materia di impianti
disinquinanti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 novembre 1981

                               PERTINI

                                                            SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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