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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni e correzioni:
all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole:
"tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni
pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare
l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo";
all'articolo 61, l'ultimo comma e' soppresso;
all'articolo 74, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si
riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili
di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal
primo comma dell'articolo 58".