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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo" e' riservata al
prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla
stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione
geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto
comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo,
Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina,
Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona,
Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana,
Roveredo di Gua', Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino,
Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e
merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e
da particolari metodi della tecnica di produzione.