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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la
presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in
giorni trenta.
Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il
termine decorre dalla data di tale iscrizione.
L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi
della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento
nella presentazione delle denunce, e' stabilito nella misura fissa di
L. 60.000.