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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, del
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere
in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge
6 giugno 1975, n. 206, e' elevata di lire 28 miliardi.
Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati
nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonche' per gli
interventi necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i)
dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 116 miliardi.
Per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 17 della legge
5 febbraio 1970, n. 21, compresi i lavori di demolizione e di
sgombero e gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita',
e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 72 miliardi.
La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante
dall'applicazione del presente articolo verra' iscritta nello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.
La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 26
miliardi.