Legge Ordinaria n. 644 del 11/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1981 n. 314)
Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla societa' concessionaria del sistema aeroportuale della capitale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A  parziale  modifica  del  disposto dell'articolo 4 della legge 21
dicembre  1977,  n.  985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di
cui   alla  legge  27  luglio  1979,  n.  299,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  26 maggio 1979, n. 151, l'importo
residuo  risultante  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge  della  somma  complessiva  di  lire 56 miliardi, gia' iscritta
negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per
gli  anni  1978  e  1979,  e'  assegnato  alla  societa'  per  azioni
"Aeroporti di Roma".
  L'erogazione  dell'importo sopra indicato e' effettuata a titolo di
contributo,  a  tacitazione  di ogni pretesa della predetta societa',
per  gli  oneri  economici  e  finanziari  da  essa  sostenuti  e  da
sostenere,  in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo  4  della  legge  21  dicembre  1977, n. 985, nel testo
sostituito  dall'articolo  4-bis  di  cui alla citata legge 27 luglio
1979,  n.  299, e con l'obbligo, per la societa' "Aeroporti di Roma",
di  definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti
di   concessione   e   di   appalto  a  suo  tempo  posti  in  essere
dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni
altro contributo statale per lo stesso titolo.
  I  servizi  a  qualsiasi  titolo  non  gestiti  direttamente  dalla
societa' "Aeroporti di Roma" devono essere regolarizzati con apposita
convenzione  entro  il  termine  massimo  di  tre  mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 novembre 1981

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - BALZAMO -
                                                 ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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