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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A parziale modifica del disposto dell'articolo 4 della legge 21
dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di
cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, l'importo
residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente
legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, gia' iscritta
negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per
gli anni 1978 e 1979, e' assegnato alla societa' per azioni
"Aeroporti di Roma".
L'erogazione dell'importo sopra indicato e' effettuata a titolo di
contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta societa',
per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da
sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo
sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla citata legge 27 luglio
1979, n. 299, e con l'obbligo, per la societa' "Aeroporti di Roma",
di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti
di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere
dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni
altro contributo statale per lo stesso titolo.
I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla
societa' "Aeroporti di Roma" devono essere regolarizzati con apposita
convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - BALZAMO -
ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA