Legge Ordinaria n. 645 del 14/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1981 n. 315)
Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  numero  1)  del  secondo comma dell'articolo 15 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, le parole "lire 108.000" sono sostituite con le parole
"lire 180.000".
  Nell'articolo  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire
centosessantottomila, indicato nel primo comma lettera a), e' elevato
a  lire duecentoventottomila e gli importi di lire centottantaseimila
e    centosessantottomila    indicati    nel   secondo   comma   sono
rispettivamente  elevati  a  lire  duecentoquarantaseimila  e  a lire
duecentoventottomila.
  L'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche determinata ai sensi
dell'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 597, e successive modificazioni, e' ridotta di un
importo  pari al tre per cento dell'imposta lorda arrotondato a norma
della  legge  23  dicembre  1977 n. 935. La predetta riduzione non si
applica  sull'imposta  relativa agli scaglioni di reddito complessivo
eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni.
  Le  disposizioni  dei  commi  che precedono si applicano ai redditi
posseduti nell'anno 1981.
 

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