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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, le parole "lire 108.000" sono sostituite con le parole
"lire 180.000".
Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire
centosessantottomila, indicato nel primo comma lettera a), e' elevato
a lire duecentoventottomila e gli importi di lire centottantaseimila
e centosessantottomila indicati nel secondo comma sono
rispettivamente elevati a lire duecentoquarantaseimila e a lire
duecentoventottomila.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' ridotta di un
importo pari al tre per cento dell'imposta lorda arrotondato a norma
della legge 23 dicembre 1977 n. 935. La predetta riduzione non si
applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo
eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni.
Le disposizioni dei commi che precedono si applicano ai redditi
posseduti nell'anno 1981.