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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle
categorie e dei profili professionali dei settori stazioni,
viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di
cui al quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, che,
nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e
delle attivita' direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda
e' tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o
colpa grave.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla
responsabilita' del personale, ivi indicato, verso l'Azienda che
abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.