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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 46 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto il
seguente comma:
"Fino a quando non sara' attuato il punto IV dell'articolo 36, per
gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della
pubblica sicurezza puo' avvalersi anche di medici o di strutture
specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate".