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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga
delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891,
e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, nel primo comma, le parole: "e' prorogato al 31
dicembre 1982", sono sostituite dalle seguenti:
"e' prorogato al 30 settembre 1982";
all'articolo 2, le parole: "" entro il 31 dicembre 1982 "", sono
sostituite dalle seguenti: ""entro il 30 settembre 1982 "";
dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - A decorrere dal 1 ottobre 1982 il primo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari devono operare una ritenuta del 10 per cento, con obbligo di
rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai
possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti
da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.".
Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1
ottobre 1982 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina
tributaria vigente alla data della emissione.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA