Legge Ordinaria n. 690 del 26/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1981 n. 331)
Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:
    a)  con  le  entrate  tributarie,  costituite da quote di tributi
erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche'
da  altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate,
derivanti da concessioni od appalti;
    b)   con   i   proventi  derivanti  dai  suoi  beni  demaniali  e
patrimoniali  o  connessi  con  la  attivita'  amministrativa da essa
svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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