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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi
erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche'
da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate,
derivanti da concessioni od appalti;
b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e
patrimoniali o connessi con la attivita' amministrativa da essa
svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.