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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, concernente disposizioni
in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai
trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali
accettate da aziende ed istituti di credito nonche' di adeguamento
della misura dei canoni demaniali, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
nel secondo comma, le parole: "dalla banca accettante o da loro
controllate, controllanti o collegate", sono sostituite dalle
seguenti: "o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o
dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o
collegate";
nel terzo comma, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle
seguenti: "15 per cento";
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel numero 1)
sono soppresse le parole "26, commi terzo e quinto" ed e' soppresso
il numero 4); e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1),
maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26,
secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel
periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
f)Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26,
terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del
decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta
ancorche' non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e
dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2
ottobre 1981, n. 546.
Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1), 3-bis) e 3-ter)
sono sostituiti dai seguenti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in
cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo
comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono
maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;
3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di
imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma,
lettera e);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello
di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di
interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti
dall'articolo 3, secondo comma, lettera d).
Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1
febbraio 1982.";
All'articolo 2, nell'ultimo comma, dopo le parole:
"per le cambiali e per i vaglia cambiari" sono aggiunte le
seguenti: "di cui ai precedenti commi";
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, dopo l'articolo 20, il
seguente articolo 20-bis.
Parte di provvedimento in formato grafico
Dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis. - La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
sostituita con decorrenza 1 gennaio 1982 dalla seguente:
"a) rivenditori di generi di monopolio:
del 5 per cento se tale ammontare non supera i 50 milioni e
del 3 per cento sull'ammontare eccedente i 50 milioni".";
"Art. 7-ter. - A decorrere dal 1 gennaio 1982 fino a quando non
sara' generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384,
e comunque non oltre il 30 giugno 1983, nel quadro della
riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e' autorizzata la corresponsione, ai
rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata
la consegna diretta presso le rivendite, di una indennita' per il
trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle
quantita' trasportate.
Con decreto del Ministro delle finanze e' stabilita la misura della
indennita' di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva
di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384.";
Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis. - Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate
le seguenti modificazioni:
nell'articolo 2,
al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta giorni" sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e
"centoventi giorni";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per l'omissione della richiesta della formalita' entro i termini
stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari
all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi
contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi
provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico
registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se
il ritardo non supera i trenta giorni.";
nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la
parola "soprattassa";
l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
Art. 3. - Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo
precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro
sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala,
con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6,
i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso
capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.";
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalita'
di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture
private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e agli acquisti di veicoli per causa di morte in
dipendenza di successioni apertesi da tale data.";
Nell'articolo 9, al primo comma, e' soppresso il n. 7) ed e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Resta, altresi', ferma l'applicabilita' delle norme sull'affitto
dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime
dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti
pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la
utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in
conformita' con quanto disposto dall'articolo 22 della legge 11
febbraio 1971, n. 11.";
All'articolo 10, nel primo comma, alla lettera d) sono aggiunte le
parole: ", ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le
colature o residui d'acqua;";
All'articolo 14, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le
concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed
in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in
terraferma, nonche' in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione
di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della
piattaforma continentale.";
All'articolo 15 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non e'
richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, terzo
comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle
varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base
di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento
marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento
del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro
delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare
applicazione ovvero, vi e' dissenso sulla misura dei canoni, si
applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2,
terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'articolo
15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.";
Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente:
"Art. 15-bis. - Le disposizioni di cui al primo comma del
precedente articolo 15, per la durata di tre anni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non si
applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai
beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e
Basilicata.";
All'articolo 16, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati
dall'amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al
personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni
legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal
30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo
precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o
da corrispondersi al 29 luglio 1978.";
All'articolo 17, le parole: "nell'ultimo comma dell'articolo 10 e
nell'articolo 11,", sono sostituite dalle seguenti: "nell'ultimo
comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma
dell'articolo 16,".