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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, aggiuntiva agli
stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per
far fronte ad oneri connessi con le attivita' di cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame
nel mondo.
L'importo aggiuntivo di lire 200 miliardi, di cui al precedente
comma, e' destinato per:
a) lire 70.205 milioni in aumento dello stanziamento di lire 47
miliardi iscritto al capitolo 4574 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica
con i Paesi in via di sviluppo.
Tale ulteriore stanziamento verra' utilizzato per:
aiuti di emergenza, in particolare nei settori alimentare e
sanitario;
finanziamento di programmi di assistenza tecnica nel settore
alimentare e sanitario e di progetti nei settori agricolo e
agro-industriale;
interventi straordinari e di emergenza per Paesi in via di
sviluppo colpiti da calamita' naturali, eventi bellici o altre
situazioni di emergenza;
contributi per la realizzazione di programmi e progetti di
sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, con
particolare attenzione ai progetti finalizzati al soddisfacimento
delle esigenze fondamentali sul piano strutturale ed
infrastrutturale;
b) lire 5 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 1
miliardo, previsto dall'articolo 44, lettera a), della legge 9
febbraio 1979, n. 38, iscritto al capitolo 8301 dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, per l'erogazione di
contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi degli
articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore dei
Paesi in via di sviluppo;
c) lire 84.300 milioni in aumento dello stanziamento di lire
13.100 milioni, iscritto al capitolo 8173 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, quale apporto al fondo di rotazione di cui
all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato
dall'articolo 6 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per la
concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo;
d) lire 8 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 5.500
milioni, iscritto al capitolo 3134 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Programma
delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP);
e) lire 1.080 milioni in aumento dello stanziamento di lire 420
milioni, iscritto al capitolo 4573 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, relativo al contributo
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale
(UNIDO);
f) lire 950 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50
milioni, iscritto al capitolo 3127 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);
g) lire 74 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50
milioni, iscritto al capitolo 3104 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Comitato
internazionale della Croce Rossa (CICR);
h) lire 2.200 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni
Unite per l'infanzia (UNICEF);
i) lire 3.750 milioni per il contributo al Programma alimentare
mondiale delle Nazioni Unite (PAM);
l) lire 1 miliardo per il contributo al Fondo di rotazione delle
Nazioni Unite per l'esplorazione delle risorse naturali (UNRFNRE);
m) lire 150 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni
Unite per le attivita' relative alla popolazione (UNFPA);
n) lire 8 miliardi per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite
per la scienza e la tecnologia (UNCSTD);
o) lire 150 milioni per il contributo al Gruppo consultivo per la
ricerca agricola internazionale (CGIAR);
p) lire 370 milioni per il contributo all'Agenzia delle Nazioni
Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA);
q) lire 14.771 milioni per il contributo al Fondo comune per la
stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle materie prime
(negoziato in ambito UNCTAD).
La somma di cui alla lettera h) e' iscritta in apposito capitolo
dello stato di previsione del ministero degli affari esteri.