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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal
seguente:
"Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni
terroristiche, subiscano una invalidita' permanente non inferiore
all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti
la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione
nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini
italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni
terroristiche".