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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Revisione prezzi sulla base del programma lavori
Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi
dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore a 2 mila
milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo
l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene
effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal
programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma,
predisposto dall'amministrazione, e' allegato al capitolato speciale
e ne e' fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del
programma e' facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e
2.000 milioni di lire. In tal caso l'amministrazione, nella lettera
di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta
facolta'.
In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi
dell'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977,
n. 584, o di concessione, il programma e' presentato dall'impresa
unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione.
Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per
fatti imputabili all'impresa, e' tenuto fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal programma.
Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e
nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto
dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di
andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere
concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.
I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di
ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno
essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro
cinque giorni dalla data della loro redazione.