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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Amnistia
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena
pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
b) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una
pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal
minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in
vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni
settanta;
c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale (reati
commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o
dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della
pubblicazione;
d) per il reato previsto dall'articolo 476 in relazione agli
articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in
cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al
portatore;
e) per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del
codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a
pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita';
f) per gli illeciti penali concernenti distrazioni di fondi
pubblici commessi da pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30
aprile 1981, al fine di soccorrere persone o comunita' colpite dagli
effetti del sisma del 23 novembre 1980, purche' egli non ne abbia
tratto profitto proprio;
g) per i reati previsti dall'articolo 610 del codice penale e
dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,
commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in
conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali
o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero
delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice
penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e
sempre che non ricorrano altre aggravanti.