Legge Ordinaria n. 743 del 18/12/1981 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1981 n. 348)
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Amnistia

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
    a)  per  ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena  detentiva  non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena
pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
    b)  per  ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena  detentiva  non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una
pena  pecuniaria,  sola  o  congiunta  a  detta pena, se commesso dal
minore  degli  anni  diciotto  o  da  chi, al momento dell'entrata in
vigore  del  decreto  che  concede  l'amnistia,  ha superato gli anni
settanta;
    c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale (reati
commessi  col  mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o
dal  vicedirettore  responsabile,  quando  sia  noto  l'autore  della
pubblicazione;
    d)  per  il  reato  previsto  dall'articolo 476 in relazione agli
articoli  491  e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in
cambiale  o  in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al
portatore;
    e)  per  il  reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del
codice  penale  (sottrazione  o  danneggiamento  di cose sottoposte a
pignoramento  o  a  sequestro)  se  il valore della cosa sottoposta a
pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita';
    f)  per  gli  illeciti  penali  concernenti  distrazioni di fondi
pubblici  commessi  da  pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30
aprile  1981, al fine di soccorrere persone o comunita' colpite dagli
effetti  del  sisma  del  23 novembre 1980, purche' egli non ne abbia
tratto profitto proprio;
    g)  per  i  reati  previsti dall'articolo 610 del codice penale e
dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  22  gennaio 1948, n. 66,
commessi  a  causa  e  in  occasione di manifestazioni sindacali o in
conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali
o  a  disfunzione  di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero
delle  persone  e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice
penale,  fatta  esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e
sempre che non ricorrano altre aggravanti.
 

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