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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da
vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita'
regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del
18 febbraio 1980.
Chiunque effettui il nuovo impianto in violazione di quanto
previsto nel comma precedente o in difformita' dalla autorizzazione
ottenuta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per ogni ettaro di
vigneto impiantato ed e' obbligato a provvedere entro il termine
fissato dalla competente autorita' regionale alla estirpazione delle
viti il cui impianto non sia stato autorizzato o all'adeguamento
dell'impianto stesso alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente
comma entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente,
quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico
del trasgressore stesso il relativo costo.
All'attuazione della presente legge, che rientra nella competenza
delle regioni a statuto ordinario, provvedono anche le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Alle infrazioni amministrative di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ad
eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della
legge stessa.