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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la realizzazione del programma di intervento dell'Istituto per
la ricostruzione industriale - IRI nel triennio 1981-83, approvato ai
sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e'
conferita al fondo di dotazione dell'IRI la somma complessiva di lire
4.934 miliardi, secondo la seguente ripartizione:
anno 1981, lire 1.545 miliardi;
anno 1982, lire 2.125 miliardi;
anno 1983, lire 1.264 miliardi.
E' altresi' autorizzata la spesa complessiva di lire 450 miliardi,
nel triennio 1981-83, in ragione di lire 150 miliardi per ciascun
anno, per la copertura degli oneri indiretti, evidenziati nel
programma pluriennale di cui al comma precedente e gravanti a
qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma stesso, che non
risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico
dello Stato.
Il CIPE, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali,
sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, provvede annualmente, e per il 1981
entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a
determinare i criteri per la valutazione degli oneri indiretti ai
fini della ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziate.
Per gli anni finanziari 1981, 1982 e 1983 la somma di lire 150
miliardi e' iscritta nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle partecipazioni statali per ciascun anno. Il Ministro
delle partecipazioni statali approva annualmente la ripartizione che
l'IRI formulera', tenuto conto dei criteri di cui al comma
precedente, e conferisce, con proprio decreto motivato, all'IRI la
somma relativa che l'Istituto iscrive annualmente all'attivo del
proprio conto economico.