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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Titolari dei benefici
Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai
cittadini italiani ed al loro familiari a carico, in possesso della
qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla
Somalia;
2) profughi dai territori sui quali e' cessata la sovranita'
dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di
carattere generale che hanno determinato lo stato di necessita' al
rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti
1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la
data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro
trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di
provenienza purche' profugo sia il genitore esercente la patria
potesta'.