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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui
all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione
nei registri di nuove varieta' vegetali entro il termine del 31
agosto di ciascun anno per le varieta' di specie a semina autunnale
ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varieta' di specie a
semina primaverile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - BARTOLOMEI -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA