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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7,
nonche' nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, e'
prorogata fino al 15 aprile 1982.
Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di
appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed
alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai
sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n.
68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n.
178.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA