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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nello stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione
dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome,
approvati con la legge 30 aprile 1980, n. 149, e assestati con la
legge 17 ottobre 1980, n. 655, sono introdotte, per l'anno
finanziario 1980, le variazioni di cui alle annesse tabelle.