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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo
del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3 e 13 della legge 12
febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni (ora articoli 11, n.
3 e 20 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936,
n. 801, e successive modificazioni), e' elevato, a decorrere
dall'anno finanziario 1980, alla misura di lire 7.000 milioni annue.