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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie
delle riserve di caccia, di cui all'articolo 36 della legge 27
dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello
stesso articolo 36 non siano state trasformate, e' data facolta' alle
regioni di prorogare per un periodo non superiore a due anni il
termine precedente, alle condizioni dell'ultimo rinnovo.
Le riserve di cui al precedente comma sono comunque mantenute fino
all'adozione della relativa deliberazione del competente organo
regionale e, in caso di mancata deliberazione, per non oltre quattro
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.