Legge Ordinaria n. 9 del 16/01/1981 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1981 n. 16)
Proroga del termine di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  consentire  la  trasformazione in aziende faunistico-venatorie
delle  riserve  di  caccia,  di  cui  all'articolo  36 della legge 27
dicembre  1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello
stesso articolo 36 non siano state trasformate, e' data facolta' alle
regioni  di  prorogare  per  un  periodo  non superiore a due anni il
termine precedente, alle condizioni dell'ultimo rinnovo.
  Le  riserve di cui al precedente comma sono comunque mantenute fino
all'adozione  della  relativa  deliberazione  del  competente  organo
regionale  e, in caso di mancata deliberazione, per non oltre quattro
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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