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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attivita' sportiva
L'esercizio dell'attivita' sportiva, sia essa svolta in forma
individuale o collettiva, sia in forma professionistica o
dilettantistica, e' libero.