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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli
stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere
di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonche' studi,
indagini, allestimenti museali, attivita' didattiche e di promozione
culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per
acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico
e di importanza storico monumentale archeologica ai sensi della legge
1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va
assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi
rispettivamente alla soprintendenza archeologica di Roma, alla
soprintendenza archeologica di Ostia e alla soprintendenza
archeologica dell'Etruria meridionale.
Il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' con proprio
decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a
programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma
precedente.
L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 e'
determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40
miliardi.
Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la
legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468.