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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finanziamento delle comunita' montane
I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli
articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti
nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista
per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge,
contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della
Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due
parametri: popolazione censita e superficie dei territori
classificati montani, tenendo conto per le province autonome di
Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale
approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il
Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i
parametri citati subiscono variazioni.
Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi
di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano.
Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, e' abrogato.