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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai fini della partecipazione al prossimo concorso ordinario da
bandire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, per gli insegnanti delle scuole in lingua
tedesca e delle localita' ladine della provincia di Bolzano, i quali
prima dell'inizio dell'anno scolastico 1980-81 abbiano svolto almeno
due anni di incarico di presidenza, il requisito del servizio di cui
all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e' determinato tenendo conto anche del precedente
servizio prestato in qualita' di incaricato a tempo indeterminato
negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e del
precedente servizio di ruolo nella scuola elementare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - BODRATO -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI