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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l'anno finanziario
1979 e di lire 1.900 milioni, per ciascuno degli anni finanziari 1980
e 1981, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 luglio 1980
tra il Governo ed i sindacati della Federazione unitaria CGIL, CISL,
UIL Monopoli e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale
indicato nel decreto medesimo di una indennita' di rischio ed
insalubrita'.